PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I comuni di Garbagnate Milanese e Cesate, già compresi nel circondario del tribunale di Milano, passano al circondario del tribunale di Saronno, sezione distaccata del tribunale di Busto Arsizio.
      2. I comuni di Solaro, Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto e Lazzate, già compresi nel circondario del tribunale di Desio, sezione distaccata del tribunale di Monza, passano al circondario del tribunale di Saronno, sezione distaccata del tribunale di Busto Arsizio.
      3. I comuni di Rovellasca, Rovello Porro e Turate, già compresi nel circondario del tribunale di Como, passano al circondario del tribunale di Saronno, sezione distaccata del tribunale di Busto Arsizio.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con propri decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei carichi di lavoro dell'ultimo quinquennio concernenti i territori compresi nei circondari di cui all'articolo 1, l'organico del tribunale di Saronno, sezione distaccata del tribunale di Busto Arsizio.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Gli affari civili e penali pendenti in ogni stato e grado del procedimento, alla data di entrata in vigore della presente legge, davanti ai tribunali di Como, di

 

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Milano e di Monza, inclusa la sezione distaccata di Desio, e appartenenti, ai sensi della presente legge, al circondario del tribunale di Saronno, sezione distaccata del tribunale di Busto Arsizio, sono comunque decisi dai tribunali originari.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.